21 nov 2023
Con la risposta a interpello n. 367 pubblicata ieri, 17 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che le indennità una tantum, percepite dai lavoratori dipendenti per "coprire" il periodo di vacanza contrattuale in attesa del rinnovo del contratto collettivo di lavoro, sono soggette a tassazione separata quali emolumenti arretrati
L'art. 17 comma 1 lett. b) del TUIR, infatti, prevede l'applicazione della tassazione separata nel caso di erogazione di "emolumenti arretrati"per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi.
Con la risposta a interpello n. 367 pubblicata ieri, 17 settembre 2020, lAgenzia delle Entrate ha ribadito che le indennità una tantum, percepite dai lavoratori dipendenti per "coprire" 1l periodo di vacanza contrattuale in attesa del rinnovo del contratto collettivo di lavoro, sono soggette a tassazione separata quali emolumenti arretrati.
L'art. 17 comma 1 lett. b) del TUIR, infatti, prevede l'applicazione della tassazione separata nel caso di erogazione di "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti"
Come già chiarito dalla precedente risoluzione
n. 43 del 16 marzo 2004, l'erogazione di emolumenti in un periodo d'imposta successivo in attuazione delle sopravvenute previsioni derivanti da un contratto collettivo costituisce infatti una "causa giuridica" che legittima di per sé l'applicazione della tassazione separata, essendo sicuramente estranea all'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti.
11 attuazione dene sopravventate prevision derivanti da un contratto collettivo costituisce infatti una "causa giuridica" che legittima di per sé l'applicazione della tassazione separata, essendo sicuramente estranea all'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti.
In tal caso, pertanto, non è richiesta alcuna indagine in ordine alle cause che hanno determinato il ritardo nella corresponsione, cioè una valutazione sul carattere "fisiologico" o meno del ritardo stesso, necessaria solo in caso di "oggettive situazioni di fatto" (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 13 dicembre 2017 n. 151).